Pubblichiamo una nota del segretario Ugl Salute Rosa Roccatani
Punto 1. Lavoro agile o smart working
La UGL salute con nota del 30/01/2023 prot..4/US/23 a giusta ragione, in quanto ravvisava difformità delle norme vigenti, contestava “il piano operativo del lavoro agile” (delibera n.1070 del 30.12.2022) che facendo riferimento a norme pregresse, esattamente il giorno successivo alla legge di bilancio 2023, concedeva la facoltà a tutto il personale dirigente tecnico/amministrativo di fruire del lavoro agile, in difformità dell’art. 1 comma 306 che così dispone “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da patologie il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Modalità confermata dal Decreto “Mille Proroghe” – Legge n.14, le quali nel merito decretano la proroga al 30 giugno 2023 e limitano il beneficio del lavoro in Smart Working al solo personale fragile affetto da patologie. Avere interloquito nel merito con il sindacato FIDER (federazione dirigente e direttivi enti territoriali e Sanità) e trasmesso l’informativa alle organizzazioni sindacali (ovviamente escludendo la UGL Salute come è prassi per codesta AUSL, che seppure non firmataria del CCNL ha pieno diritto all’informativa), non autorizza l’azienda sanitaria “pubblica Amministrazione” ad eludere quanto disposto dalle leggi vigenti. Resta il fatto, che la AUSL di Frosinone in difformità delle norme richiamate, ha concesso e concede tutt’ora la facoltà di fruire del lavoro agile a tutto il personale dirigente tecnico/amministrativo, a parere della scrivente UGL Salute, da considerarsi un atto illecito o comunque difforme alle norme,
Rilevato peraltro le molteplici esternalizzazioni delle attività: consulenze, manutenzione, gestione informatica, portale del dipendente, gestione turni, con costi esorbitanti da queste derivanti che si attestano in milioni di euro e le costanti insensatezze arrecanti danno economico ai lavoratori dipendenti, lo vediamo con:
- l’errata retribuzione della pronta disponibilità;
- lavoro straordinario richiesto autorizzato – effettuato spesso non pagato;
- festività infrasettimanali difettate della prevista indennità;
- assenze giustificate “malattie – ferie – permessi, ed altro” regolarmente trasmesse e distrattamente non inserite, con ripercussioni a danno dei lavoratori.
Forse è il caso che la dirigenza espleti l’attività in presenza, affinché vi sia quantomeno il controllo sulle attività esternalizzate.
Punto 2. Mancata pubblicazione del bilancio consuntivo anno 2021
La mancata pubblicazione del bilancio di esercizio anno 2021 fermo al 2020, quest’ultimo, nonostante il supporto specialistico all’ordinaria attività dell’UOC Economia Finanza e Contabilità Analitica affidata il 25/10/2021, all’operatore economico DELOITTE CONSULTING S. R. L. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 al costo di € 129.000,00 oltre IVA (determina n.6800).
Tra le varie inosservanze si rileva l’assenza di allegati negli atti pubblicati e laddove richiesti difficilmente essi vengono concessi.
Ciò, ad avviso della scrivente O.S. Ugl Salute, rileva il mancato ossequio delle norme in vigore, atteso che, salvo errore, il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, dovrebbe essere adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e da pubblicare sul sito entro 60 giorni dall’approvazione della Regione, il cui termine è al 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Punto 3. Assenza del Collegio Sindacale
Rileviamo inoltre, che da illo tempore permane l’assenza del Collegio Sindacale, Organo di Controllo tenuto a vigilare l’osservanza delle leggi, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e la regolare tenuta della contabilità.
Il suddetto Collegio da mesi cessato a tutt’oggi non rinnovato, per sentito dire, sarebbe causa della mancata attribuzione dell’istituto contrattuale della progressione economica orizzontale (PEO) in favore del personale ricadente peraltro sul fondo dell’area del Comparto. Caso vuole invece che il problema non si ravvisa per altre procedure incidenti negativamente sul bilancio aziendale.
Ebbene, viene da chiederci, gli atti finora resi esecuti dall’azienda USL di Frosinone: affidamento d’incarichi esterni – esternalizzazione dei servizi – consulenze esterne con particolare riferimento a professionisti tecnici/amministrativi, sono legittimi?
E ribadiamo che forse è il caso che la dirigenza espleti l’attività in presenza, affinché vi sia il controllo delle attività esternalizzate.