Dal Centro per l’Impiego di Sora:
La Regione Lazio ha approvato, con D.G.R. n. 533 del 9 agosto 2017, l’attuazione delle linee guida sulla regolamentazione dei tirocini (Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017). Le norme entrano in vigore dal 1° ottobre 2017.
Una novità riguarda l’indennità di partecipazione, pari ad euro 800,00 mensili.
Regione Lazio – Tirocini dal 1° ottobre 2017
Destinatari
Destinatari dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono:
a) i lavoratori in stato di disoccupazione e le persone prive di impiego;
b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;
d) le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
e) le persone disabili, le persone svantaggiate, i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, vittime di tratta.
Un soggetto può svolgere più tirocini contemporaneamente; è vietato il lavoro notturno.
Durata
La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, presso lo stesso soggetto ospitante è di 6 mesi; di 12 mesi per i destinatari di cui alla lettera e) (24 mesi per le persone disabili).
La durata minima del tirocinio è di 2 mesi, 1 mese per le attività stagionali, 14 giorni per gli studenti durante il periodo estivo (durata massima 3 mesi).
Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta; in tal caso nel progetto formativo deve essere indicata l’integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle già acquisite.
La Regione Lazio può finanziare, tramite avvisi pubblici, tirocini di durata non superiore a 12 mesi.
Soggetti promotori
I tirocini possono essere promossi da centri per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro; istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, e centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, o soggetti accreditati all’erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla regione; istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; centri di orientamento al lavoro; aziende sanitarie locali; soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro; Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
Soggetti ospitanti
Soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali.
La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative ovvero dalla sede legale qualora non coincidente
con quella operativa.
Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
Il tirocinio non può essere attivato se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei 2 anni precedenti.
Il tirocinio può essere attivato se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro occasionale accessorio (d.lgs. n. 81/2015) presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti; può essere attivato se il tirocinante ha svolto lavoro occasionale (legge n. 96/2017) presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti.
Limiti numerici e premialità
Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente:
a) 1 tirocinio per le unità operative da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato e determinato;
b) 2 tirocini per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato e determinato;
c) 10% per le unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e determinato, con arrotondamento all’unità superiore.
In caso di tempo determinato la data di inizio del contratto a tempo determinato deve essere anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
Dal computo dei dipendenti sono esclusi gli apprendisti; dai limiti numerici sono esclusi i tirocini attivati in favore di disabili e soggetti svantaggiati.
In caso di soggetto ospitante multilocalizzato il computo si effettua con riferimento all’unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.
I soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono attivare nuovi tirocini, oltre la quota del 10%, se stipulano un contratto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi (al 50% se part-time) con i tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti:
a) 1 tirocinio se assumono il 20% dei tirocinanti;
b) 2 tirocini se assumono il 50% dei tirocinanti;
c) 3 tirocini se assumono il 75% dei tirocinanti;
d) 4 tirocini se assumono il 100% dei tirocinanti.
Non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
Modalità di attivazione
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti; le convenzioni hanno una durata massima di 36 mesi.
Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore.
I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
Garanzie assicurative
Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi.
Tutor
Deve essere individuato dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
Il tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente; tale limite non è previsto per i tirocini con medesime finalità formative presso lo stesso soggetto ospitante.
Il tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente; in caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante deve individuare un sostituto, comunicandolo al tirocinante e al soggetto promotore.
Indennità di partecipazione
L’indennità minima per la partecipazione al tirocinio è di euro 800 mensili. L’indennità è erogata interamente per una partecipazione minima del 70% su base mensile; è erogata in misura proporzionale per una partecipazione inferiore al 70%; è erogata in misura proporzionale se l’impegno orario previsto dal progetto formativo è inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal contratto collettivo di riferimento.
L’indennità non è dovuta per i tirocini in favore di lavoratori sospesi e percettori di forme di sostegno al reddito. L’indennità è corrisposta fino a concorrenza con l’indennità minima per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito; i soggetti ospitanti possono erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l’indennità minima.
L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente; l’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
La mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
Entrata in vigore
Le norme hanno efficacia dal 1° ottobre 2017; sono esclusi i tirocini per cui è effettuata la comunicazione obbligatoria prima della suddetta data, e i tirocini previsti da avvisi della Regione Lazio già pubblicati.
D.G.R. n. 533 del 9 agosto 2017
I tirocini prima della D.G.R. n. 533 del 9 agosto 2017.
La Regione Lazio ha approvato, con D.G.R. n. 199 del 18 luglio 2013 (Nota esplicativa n. 167150 del 9 settembre 2013 – Nota esplicativa n. 22780 del 15 gennaio 2014 – Nota esplicativa n. 77825 del 7 febbraio 2014 – FAQ Aggiornamento 15 dicembre 2014 – Checklist di supporto), l’attuazione delle linee guida sulla regolamentazione dei tirocini. Sono previste le seguenti tipologie di tirocini:
a) formativi e di orientamento, di durata non superiore a 6 mesi, per persone in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre 12 mesi;
b) di inserimento o reinserimento lavorativo, di durata non superiore a 12 mesi, per disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità e in cassa integrazione;
c) di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento per disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, di durata non superiore a 12 mesi (24 mesi, elevabili a 36, per i disabili).
Caratteristiche
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro.
Soggetti promotori
a) Centri per l’Impiego;
b) Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro;
c) Soggetti accreditati per l’erogazione dei Servizi per il Lavoro;
d) Agenzie Regionali per il Lavoro;
e) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
f) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
g) Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
h) Centri di Orientamento al Lavoro;
i) Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero Centri accreditati all’erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento;
j) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro;
k) Comunità terapeutiche;
l) Servizi di inserimento lavorativo per disabili;
m) Aziende Sanitarie Locali;
n) Ministero del Lavoro.
Soggetti ospitanti
– Imprese;
– Enti pubblici;
– Fondazioni;
– Associazioni;
– Studi professionali.
Tutor
Deve essere individuato dai soggetti promotori e dai soggetti ospitanti.
Numero tirocinanti
I limiti sono definiti in ragione dei lavoratori del soggetto ospitante in forza al momento dell’attivazione. Al computo concorrono:
a) i lavoratori subordinati;
b) i soci dipendenti delle società cooperative.
Sulla base del numero dei lavoratori computati possono essere ospitati tirocinanti nei seguenti limiti:
a) 1 tirocinante, fino a 5 lavoratori in organico;
b) 2 tirocinanti, se il numero di lavoratori in organico è compreso fra 6 e 20 unità;
c) fino ad un numero di tirocinanti pari al 10% dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a 20 unità.
Sono esclusi dai predetti limiti i tirocini realizzati in favore di:
– disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68);
– persone svantaggiate (legge 8 novembre 1991, n. 381);
– persone richiedenti asilo (D.P.R. 16 settembre 2009, n. 303);
– persone titolari di protezione internazionale.
Modalità di attivazione
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti; le convenzioni hanno una durata massima non superiore a 36 mesi.
Ogni singolo tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo, da unirsi alla convenzione, in cui sono indicate la figura professionale di riferimento e le competenze da acquisire (Repertorio regionale delle qualifiche professionali di cui alla D.G.R. 11 settembre 2012, n. 452 – Allegato A – Allegato B) – (D.G.R. n. 219/10 – D.G.R. n. 220/10 – D.G.R. n. 221/10 – D.G.R. n. 795/08).
Garanzie assicurative
– Assicurazione INAIL;
– Assicurazione responsabilità civile verso terzi.
Indennità di partecipazione
Al tirocinante è corrisposta un’indennità di 400 euro; l’indennità non spetta se il tirocinio è rivolto a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali.
B.U.R.L. n. 60 del 25/7/13 e B.U.R L. n. 61 del 30/7/13 – www.portalavoro.regione.lazio.it
Sistema regionale per la gestione delle comunicazioni di tirocinio in vigore dal 1° gennaio 2014.
Seminario “I nuovi tirocini” 6 settembre 2013 – Presentazione Tirocinio.
Seminario “Sistema regionale Tirocini on line” 13 dicembre 2013.