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SORA – OTELLO MARTINI, ESPOSTO CONTRO LA TARES

“Sono un pensionato con circa 800 euro di pensione”. Da Otello Martini, riceviamo e pubblichiamo:

Il sottoscritto, con la modesta pensione che percepisce, deve mantenere la propria famiglia e le quotidiane spese strettamente necessarie; e non può in alcun caso sopperire agli enormi aumenti che voi mi avete richiesto per quello che riguarda il tema dei rifiuti.

Infatti, dal 2013 ad oggi, nonostante le straordinarie e pesantissime difficoltà economiche che l’intero Paese sta attraversando e sopportando, non si parla d’altro che di continui e paradossali aumenti e il sottoscritto non può e non riesce assolutamente a stare al passo con tale tipo di imposizioni, volte sempre al rialzo!

Ma ci sarà pure un freno, o meglio ancora un limite a tutte queste pretese impositive, o no?!

Ma c’è di più, ed ho dovuto aspettare fino ad oggi per rispondervi, perché dopo le mie prime risposte all’assessore Agostino Di Pucchio… risposte rimaste senza alcun cortese riscontro …

http://www.sora24.it/tares-lassessore-al-bilancio-del-comune-di-sora-chiarisce-alcuni-aspetti-sul-tributo-comunale-sui-rifiuti-e-sui-servizi-71075.html

mi sono dovuto immergere in un ginepraio di norme e di argomenti davvero complicati, per potermi documentare al meglio.

In primo luogo la Tares (lo ripeto ora come allora) era illegittimo farla partire dal Gennaio dell’anno 2013, perchè se è vero che tale balzello è stato istituito con il decreto legge 201 del 2011 e successive integrazioni, è altrettanto vero che all’art. 14, comma 22 si stabilisce che il regolamento è da adottarsi ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo n°446 del 1997.  (sembrerebbe un gioco di parole e di numeri, vero?)

E quindi, se è chiaro questo punto, bisogna aggiungere che tale regolamento deve essere adottato dai Consigli Comunali per individuare le tariffazioni, le detrazioni, la reale capacità contributiva dell’utente e del nucleo famigliare, etc …   Poi, se si va a leggere il suddetto art. 52 del d.l. 446 si scopre che al comma 2 – i regolamenti non hanno effetto e non possono avere alcun effetto, prima del 1° gennaio dell’anno successivo”!

Perciò, alla luce di quanto stabilito dallo stesso decreto che istituisce la Tares e che per tale regolamento rimanda al decreto 446, tali decisioni non possono avere alcun effetto, prima del 1° gennaio dell’anno successivo. Probabilmente, il legislatore non poteva immaginare in quel lontano 2011 che per vedere entrare definitivamente in vigore tale norma, sarebbero dovuti passare altri due anni, ed arrivare appunto all’ottobre del 2013, per mettere a punto i relativi e definitivi aggiustamenti !!!

Infatti, se il suddetto regolamento è stato deciso e definitivamente ratificato tra il luglio e l’ottobre 2013 non può avere alcun effetto prima del 1° gennaio del 2014 … e non può essere in alcun caso applicato e applicabile a partire dal 1° Gennaio 2013 per tutto l’anno 2013, perché colpirebbe tutti i Cittadini, in maniera retroattiva.

TRA LE ALTRE COSE, QUESTO E’ UN REGOLAMENTO PARADOSSALE, PERCHE’ DISCIPLINA UN TRIBUTO CON MODALITA’ CHE NON POSSONO ESSERE ATTUATE, PERCHE’ (vedere art. 53 della nostra Costituzione) PROPRIO NEL CASO DI EVENTUALI DETRAZIONI, COME SI POTREBBERO DIMOSTRARE NEL 2013, QUELLE PER IL MEDESIMO 2013 ???

 Ma c’è di più, perché è la stessa legge che vieta la retroattività dei tributi e quindi gli effetti di un simile regolamento non possono essere retroattivi. L’art.11 delle pre-leggi sancisce infatti espressamente, il divieto della retroattività delle disposizioni normative, ed ancor più quando è possibile la deroga con leggi successive, il divieto è inderogabile e tassativo, come da giurisprudenza costante, per le norme di natura regolamentare come in questo caso.

In secondo luogo, gli aumenti proposti e da voi introdotti grazie ad alcune delibere comunali, per determinare l’attuazione di questa medesima legge, sono quantomeno assurdi, perché esorbitanti e comunque non sono ben chiari i dati delle percentuali di aumento rispetto al 2012, che voi chiedete in base a tali delibere !!!

In terzo luogo, tali conteggi sono illeciti o illegittimi, perché si basano su calcoli arbitrari applicati in maniera presuntiva (come sempre) utilizzando da quello che affermate, le tariffe suggerite nel Decreto Ronchi, decreto che per inciso, dopo numerosi rimandi, doveva essere introdotto in tutte le sue norme, in tutti i comuni italiani, entro il 2009; perché sanciva i presupposti relativi alla Tariffa di Igiene Ambientale e al giusto concetto con il quale si afferma che: “Più paga chi più inquina”!

Ma voi, del  Decreto Ronchi, avete preso per buona solo la tariffa, e tra le altre cose l’avete applicata in maniera incongrua, presuntiva (sia sui mt² che sul numero di abitanti, due parametri che sono più che illogici e finanche contrastanti fra di loro, per poter determinare nella maniera adeguata, quale sia l’effettivo quantitativo di rifiuti prodotti in un anno da un nucleo famigliare … ) e quindi, una tariffa che è assolutamente inadatta a stabilire nelle giuste proporzioni, quello che si vuole sancire con il concetto di “più paga chi più inquina” e poi, come se niente fosse, questa tariffa la spalmate indiscriminatamente su tutta la cittadinanza !?!  E tutti gli atri 57 articoli, con i relativi innumerevoli rimandi, ivi inseriti nel Decreto Ronchi, che fine hanno fatto ???

Forse non lo sapete, ma proprio per il fatto che le norme relative al Decreto Ronchi non sono state ancora introdotte (se non in rarissimi casi) il n/s Paese è sotto infrazione rispetto ai trattati che sono stati stipulati con la UE e dobbiamo pagare una caterva di pesantissime sanzioni a tale proposito !!!

Ma c’è di più, davvero molto di più rispetto a quanto voi affermate in merito a tale tariffa, infatti la cosiddetta (TIA) Tariffa di Igiene Ambientale, è stata soppressa dal Codice dell’ambiente, entrato in vigore dal 29/04/2006. Le delibere comunali successive a tale data, che adottano la Tariffa Ronchi, sono quindi TUTTE ILLEGITTIME e così anche le relative pretese fiscali”!!!

Questo è quanto ha giustamente affermato la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, nella sentenza n. 3486/40/14 del 26 maggio 2014, la quale esprime un principio di diritto, in linea con quanto stabilito dal  Consiglio di Stato nella sentenza n. 4756 del 26 settembre 2013 secondo cui: “dall’entrata in vigore del Codice dell’ambiente (29/04/2006) non è più ammissibile il passaggio alla Tariffa Ronchi, essendo stata soppressa la relativa normativa”.

Mi riservo quindi a seguito di tali concetti, di richiedervi di ritorno, tutte le somme da me ingiustamente pagate per lo smaltimento dei rifiuti, dal 2009 ad oggi (con i relativi interessi maturati) visto che tale Decreto Ronchi non è stato ancora introdotto, e la suddetta tariffa è illegittima.  Vedere in merito, le seguenti interessanti deduzioni …

http://www.professionisti.it/frontend/articolo_news/22037/sentenza-n-124412-tarsu-lo-spettro-dellillegittimit

 http://www.leggioggi.it/2014/07/28/rifiuti-tia-dal-2006-pretese-comunali-illegittime/

Infine, a parte tutte queste semplici e pur importanti considerazioni, bisogna aggiungere che il Diritto Tributario deve incarnare quelle che sono le fonti del reale diritto, ovvero con tutto quello che si afferma nella Costituzione, la quale non solo all’articolo  3* è già molto espressiva in merito, ma soprattutto all’art 53 ci parla di capacità contributiva [Ovvero: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato ai criteri di progressività.] e quindi come ci spiega tale dottrina, l’art. 53 ci suggerisce di controllare l’esistenza di quelli che sono i reali requisiti fondamentali, tra cui – la cosa più importante – è la reale capacità contributiva del Cittadino (o del suo nucleo famigliare) nel momento stesso … in altri termini, questo art. 53 della nostra Costituzione taglia la testa al toro (come suol dirsi …) e afferma che bisogna tener giusto conto dei criteri di flessibilità, in base al reddito e si esclude in ogni caso, che si possa parlare del calcolo dei metri quadri o del numero delle persone residenti all’interno di un’abitazione, per calcolare una tassa, ma esclusivamente LA REALE  CAPACITA’ CONTRIBUTIVA DEL CITTADINO!

Ed è evidente quindi, che tale “capacità contributiva” deve far riferimento al momento stesso in cui cade il calcolo di tale tributo, mentre per converso i funzionari del nostro comune e i tanti grandi esperti tributaristi nazionali, non considerano minimamente l’importanza di tale elemento (e lo possiamo vedere paradossalmente, nel caso della TARES introdotta in maniera illecita e retroattiva) perché mirano sempre e soltanto a fare cassa … salvo poi, non restituire mai adeguatamente – in alcun caso – tali introiti, con quella che dovrebbe essere l’efficienza, l’agilità e la bontà dei servizi … e lo vediamo ampiamente con il quasi quotidiano depauperamento che viene attuato nei reparti del nostro complesso ospedaliero e perfino nelle tantissime voragini che incontriamo per strada, che ci costringono a percorsi tremendamente accidentati e a pericolosissimi ed improvvisi zigzag …

Ultimo ma non ultimo, mi piacerebbe comprendere come sia possibile che per il 2014:

a Cassino (35.608 abitanti per un’Area di 82 km²) la spesa per i rifiuti è stata di € 4.175.165,82 totale … mentre nella nostra bella Sora  (26.589 abitanti per un’ Area di 71 km²) la spesa per i rifiuti è stata di € 5.462.147,71 … (ovvero: di € 4.996.294,35 + € 465.853,36 per contratti di servizio per trasporto) !!!

(segnalo che questi dati del codice  SIOPE,  provengono da fonte governativa e corrispondono a ben 301.033,59 €  in più,  di quanto avete dichiarato nella Delibera del -C-C-n-6-del-19-02-2015  … ecco quindi un’altra questione, che non riesco a spiegarmi: perché questa discordanza fra le due somme dichiarate?)

 Ora però, volendo fare un rapido calcolo a raffronto dei dati testé evidenziati, è facile appurare che a Cassino:

€ 4.175.165, 82 :  35.608 abitanti, hanno pagato  €  117,25 pro capite per i rifiuti del 2014 … mentre a Sora …

€ 5.462.147,71 :  26589 abitanti, abbiamo pagato €  205,42  pro capite per i rifiuti del 2014 …

E quindi possiamo facilmente appurare ed affermare, che le differenze di calcolo (e di spese) che esistono, fra quelli operati dall’amministrazione di Sora e quelli di Cassino, sono notevolmente diversi e perfino pazzeschi …

Infatti, se analizziamo la spesa pro capite che è stata applicata a Cassino e la ricalcoliamo per il numero di abitanti di Sora, noteremo che … € 117,25 X  26.589 abitanti, Sora avrebbe dovuto pagare la bella cifra di 3.117.560,25 € ma non quella di 5.462.147,71 €  …. che è di ben  2.344.587,46 di €  in più (ovvero, dicasi: DUE MILIONI E TRECENTOQUARANTAQUATTROMILA EURO IN PIU’ !!! …)

 Come può essere possibile, dover rilevare una differenza così abnorme, fra i sistemi di calcolo operati da due diverse amministrazioni comunali, presenti a poca distanza nella medesima zona geografica ?

E badate bene, mi sono fermato ad analizzare solo le differenze che esistono tra Sora e Cassino, perché se avessi voluto andare a vedere con più attenzione, ci sono Comuni anche più moderati e meno invasivi con i loro Cittadini, come a Boville Ernica ad esempio, dove il costo per i rifiuti del 2014 è stato di 98,37 € pro capite … e non di 117,25 come abbiamo visto a Cassino … e in tal caso, se avessi utilizzato tali parametri di Boville Ernica per Sora, avremmo potuto aggiungere altri 500mila € di risparmio, rispetto ai 2 milioni e trecentomila che già ci separano e ci distinguono in maniera negativa e così smisurata da Cassino!!! 

In fede e doverosamente da Otello Martini

P. S.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 Articolo 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato ai criteri di progressività. 

 E quindi la TARSU, la TARES, la TARI ecc. ecc. sono tasse fortemente inique oltre che illecite, perchè fanno uso di calcoli più che fantasiosi e presuntivi, non individuando mai re4almente “CHI PIU’ INQUINA” non valutando mai “LE REALI CAPACITA’ CONTRIBUTIVE” e colpendo tutte le utenze in maniera incongrua, anticostituzionale e indiscriminata !

Si discrimina infatti e si discrimina tremendamente e ingiustamente, quando tramite il calcolo dei tributi, si trattano in maniera uguale tutti i Cittadini, anche se fra di essi ci sono situazioni economiche che sono notevolmente disagiate e sostanzialmente, profondamente diverse!!!