Riceviamo e pubblichiamo:
Il sindaco con ordinanza n° 10391, del 26 marzo 2015, dispone la parziale modifica della precedente ordinanza n° 10278, del 27/03/2014, revocando la parte in cui è fatto divieto di accendere fuochi o falò in attività connessa alla pratica agricola, uniformandosi all’art. 14 lett. B comma 6 bis legge 116/2014.
Per lo smaltimento del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture di terreni agricoli è consentita, quindi, la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, esclusi i periodi e gli orari di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni dove la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata.
Di seguito il testo completo dell’ordinanza: