Riceviamo e pubblichiamo:
FARE VERDE SORA INFORMA LA CITTADINANZA NON si possono bruciare rami secchi, paglia, foglie, sterpaglia e ogni altro rifiuto in un giardino. L’illecito civile del risarcimento del danno per immissioni superiori alla normale tollerabilità e gli illeciti penali.
[3] Cass. sent. n. 3339/2015
[4] Cass. sent. n. 23411/2015.
[5] Cass. sent. n. 14209/2008. Cfr. anche Trib. Messina, sent. del 13.08.2008. NOTA: Effettivamente, nella nozione di «bosco», la giurisprudenza tende a non far distinzioni quando ci si riferisca piuttosto a «boscaglia», «sterpaglia», «macchia mediterranea», ecc., considerato che «l’intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita» (così Cass., sez. I, 4 marzo 2008, n. 14209, D., in CED Cass., 2008). Piuttosto, è rilevante l’estensione del terreno interessato dalle fiamme, in quanto ciò si connatura con la natura specifica dell’«incendio» (cfr., ad es., Trib. Crotone 4 gennaio 2008, n. 177, in Guida al dir., 2008, fasc. 15, 95, secondo cui: «non integra il reato di incendio boschivo un fuoco, derivante dalla bruciatura di sterpaglie, che pur avendo richiesto l’intervento dell’autorità […] abbia interessato un’area non vasta e comunque rapidamente circoscritta e altresì tenuta sotto controllo senza alcuna difficoltà»). Ed ancora Cass. sent. n. 25935/2001 secondo cui “L’elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 bis c.p., introdotto dal d.l. n. 220 del 2000, conv. nella l. n. 275 del 2000) è correttamente riferito anche a estensioni di terreno a “boscaglia”, “sterpaglia” e “macchia mediterranea”, atteso che la l. 21 novembre 2000 n. 353, che all’art. 11 ha riprodotto il testo dell’art. 423 bis c.p., all’art. 2 definisce l’incendio boschivo come un fuoco con suscettività ad espandersi su “aree boscate, cespugliate o arborate” nonché su “terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree”.
[6] art. 256 d.lgs. n. 152/2006.
[7] Art. 13 d.lgs. n. 205/2010.
[8] Dl. n. 136/2013 (convertito con L. n. 6/2014.