Dipendenti AUSL Frosinone: perché tentano la fuga per lidi migliori, quando addirittura scelgono di svolgere attività in libera professione a partita IVA!
Carichi di lavoro insostenibili, carenza di personale di tutte le professioni (Infermieri – Medici – Tecnici Sanitari – Amministrativi – Operatori Socio Sanitari) – turni di servizio difformi al regolamento, al CCNL e, in alcuni casi limitati alla presenza di una sola unità. Il personale OSS che dai Decreti regionali è previsto h24, mentre nella stragrande maggioranza la presenza nei reparti è limitata al solo turno diurno e, in più casi operante su più reparti.
Una retribuzione contrattuale al limite della povertà, ma non mancano purtroppo le responsabilità.
A ciò si aggiunge le operate disposizioni aziendali spesso contrastanti con le norme contrattuali, con i Decreti regionali, con i regolamenti interni.
Accade infatti che:
- La programmazione oraria della turnistica da formalizzare e rendere nota ai lavoratori almeno entro il giorno 20 del mese precedente, di solito si riduce agli ultimi giorni se non addirittura all’ultima ora del mese in corso;
- se un dipendente è inserito in turni H24 e per esigenze di servizio è formalmente comandato a svolgere una diversa turnazione difforme dall’H24, subentrano i cosiddetti “paletti” che bloccano parte dell’orario svolto non conforme all’orario stabilito, per cui parte dell’attività svolta non viene considerata, quindi non pagata;
- il lavoro straordinario, chiesto e effettuato per esigenze di servizio – autorizzato dal coordinatore, non pagato se l’interessato non ufficializza la richiesta di pagamento (un abuso, a parere della scrivente O.S. UGL Salute, in considerazione che il CCNL ne sancisce il pagamento, ed è l’eventuale recupero che può avvenire solo su richiesta del dipendente “art.31 comma 6”). Peraltro, l’eventuale recupero del lavoro svolto, secondo quanto attuato dall’ASL deve avvenire nell’arco di massimo tre mesi, diversamente subentra chiusura del cartellino e saltano sia il pagamento, sia il recupero.
- Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro, per la ASL di Frosinone genera debito orario, benché il CCNL stabilisce che l’eventuale recupero può avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo;
- se un lavoratore al timbro del Badge inverte casualmente l’entrata con l’uscita il giorno di lavoro viene completamente annullato;
- l’indennità festiva contrariamente a quanto sancito dal CCNL art.86 comma 4/5, non è riconosciuta e non pagata. Il tutto sembra ricondursi alla ditta esterna, affidataria, tra l’altro, della gestione delle presenze/assenze, al costo di milioni di euro annui;
- tempo tecnico (vestizione, svestizione e passaggio di consegne) – disciplinato da CCNL “art.27 comma 10/11” considerato dall’ARAN come attività di servizio – dall’accordo aziendale “art.5” – legittimato dalla Corte di Cassazione, ma per la ASL di Frosinone remunerarlo è un opzionale;
- Ticket Buoni Pasto in sostituzione del servizio mensa, il cui valore nominale è fermo all’anno 2001 (ex articolo 29, comma 2 contratto integrativo del 20/09/2020), è attribuito al dipendente con quota a carico in difetto di quanto affermato dall’ARAN, il quale stabilisce chiaramente che: in assenza del servizio mensa il datore di lavoro eroga al lavoratore il Ticket Buono Pasto del valore nominale corrispondente alla somma che avrebbe dovuto supportare in caso di attivazione del servizio mensa;
- ed ancora, mobilità interna, che dovrebbe avvenire per tutti i professionisti in ossequio alle norme contrattuali, ovvero tramite avviso interno, stranamente il vincolo dell’avviso interno – domanda – colloquio e graduatoria finale, è limitato per taluni, mentre è facoltativo per molti altri per altri!
Ebbene, a fronte di quanto accade, quali sono gli elementi perché i lavoratori professionisti possano sentirsi valorizzati e riacquistare quella motivazione perduta se addirittura vengono privati dei diritti sostanziale contrattuali?
Così in una nota, Rosa Roccatani, UGL Salute Frosinone