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OBBLIGO DI PULITURA DEI FOSSI, DIVIETO DI FARLO CON IL FUOCO

Da Gianluca Quadrini, consigliere delegato alla difesa del suolo della Provincia di Frosinone, riceviamo e pubblichiamo:

A seguito delle numerose problematiche relative ai dissesti idrogeologici della Provincia di Frosinone che in occasioni delle piogge si verificano sui corsi d’acqua con le esondazioni di piccoli torrenti secondari, la Provincia di Frosinone e nello specifico il servizio Difesa del suolo, settore del quale mi sto occupando dal mio insediamento come consigliere delegato, ha emanato quest’ulteriore avviso, rivolto ai Sindaci, ai Consorzi di Bonifica ed ai proprietari terrieri della provincia di Frosinone.

Ho ritenuto necessario far predisporre dagli uffici quest’ulteriore comunicato al fine di preservare i nostri territori e soprattutto sensibilizzare gli attori principali al fine di prevenire nuovi dissesti regimentando nelle maniere adeguate i corsi d’acqua e farne la giusta pulizia evitando danni futuri. L’avviso è così predisposto al fine di fare obbligo di:

Manutenzione

Costituisce obbligo di legge per tutti i proprietari (o titolari di altri diritti reali) frontisti, siano essi pubblici o privati, provvedere alla manutenzione dei corsi d’acqua non rientranti tra quelli per i quali è previsto il servizio di pubblica manutenzione o la manutenzione con oneri a carico dei cittadini contribuenti.

Il suddetto obbligo assume sempre maggior rilevanza in considerazione del fatto che negli ultimi anni si sono verificati, con crescente frequenza, eventi meteorologici avversi, caratterizzati in particolar modo dalla caduta al suolo di ingenti quantitativi di acque meteoriche in brevi periodi temporali;

Gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, ai sensi della L. R. n. 53/98, consistono in:

  • rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature, che siano di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti, dall’alveo e dalle sponde;
  • rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
  • ripristino della sezione d’alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque;
  • ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione dei tronchi d’albero o di altro materiale che costituisca ostruzione;
  • rimozione di depositi alluvionali che ostacolino il regolare deflusso;
  • protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;
  • rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

I frontisti potranno provvedere all’attività manutentiva senza preventiva autorizzazione ove si ravvisino:

  • schianti, stroncamenti e sradicamenti a carico di alberi presenti sulle sponde del reticolo idraulico minore provinciale con conseguente materiale vegetale atterrato (tronchi e rami di grandi dimensioni) presente nell’alveo e sulle sponde dei corsi d’acqua;
  • presenza, all’interno degli alvei, di piante ed arbusti spontanei, potenzialmente idonei a ridurre la sezione ed a rallentare il deflusso delle acque in caso di eventi climatici;
  • Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d’acqua dovranno essere recuperati e/o smaltiti, ove ne ricorrano le condizioni, secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006.

E’ assolutamente vietato:

  • procedere alla pulizia dei fossi attraverso l’incendio della vegetazione e l’uso di diserbanti e disseccanti;
  • rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d’acqua;
  • quanto stabilito all’art. 96 del R.D. n. 523/1904.

Ponti ed altre opere interferenti con il reticolo idraulico secondario

I soggetti gestori, sia pubblici che privati, di ponti e di qualsiasi altra opera interferente con il reticolo idraulico devono essere in possesso, per ogni singola opera e/o manufatto di autorizzazione idraulica rilasciata ai sensi del R. D. 25/7/1904 n° 523;

la manutenzione dei ponti e della altre opere interferenti con il reticolo idraulico secondario è a carico dei soggetti gestori;

A seguito delle recenti ondate i piena notevoli quantità di materiale di trasporto potrebbero essersi accumulate in prossimità di ponti, sbarramenti ed altre opere idrauliche, appare prioritario, in questa fase che i soggetti gestori, sia pubblici che privati, provvedano tempestivamente alla rimozione di detto materiale al fine di salvaguardare e garantire l’ufficiosità idraulica dei corsi d’acqua del reticolo secondario;

I medesimi soggetti gestori, ove non abbiano già provveduto, sono tenuti a dar corso a quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del PsAi-Ri dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno riguardo alle verifiche di compatibilità idraulica sulle opere esistenti interferenti con il reticolo secondario.

Opere abusive

Qualora la competente struttura comunale accerti, in riferimento a quanto disposto dall’articolo 21 della L.R. 15/2008 la presenza di opere abusive insistenti sul reticolo idraulico, in alveo o al ridosso delle sponde, deve disporne, mediante ingiunzione ai titolari, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Ordinanze Sindacali

Sulla base del presente avviso, i signori Sindaci potranno disporre, preferibilmente nel periodo estivo, ordinanze finalizzate alla manutenzione del reticolo idraulico, e comunque ogni possibile iniziativa finalizzata alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Tutto questo al fine di bonificare, ove necessario, situazioni di pericolo dovute ad ostruzioni parziali di corsi d’acqua garantendo la pubblica e privata incolumità dei cittadini.