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MULTE STRADALI: RIDUZIONE DEL 30% PER CHI PAGA ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA

Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20.08.2013, della legge di conversione del D.L. n. 69 del 21.06.2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, è entrata in vigore, a far data dal 21 agosto u.s. la normativa che prevede la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per numerose violazioni del Codice della Strada. Infatti se la contravvenzione viene pagata entro cinque giorni dalla notifica del verbale (decorrenti dalla data di contestazione immediata o di notifica differita del verbale di accertamento, a seconda del caso) è possibile usufruire di una riduzione del 30%. La riduzione è applicata alle sanzioni amministrative per le quali è previsto il pagamento in misura ridotta e si applica sul minimo edittale riportato nel verbale escluso le spese di accertamento e di spedizione.

Se tutti gli automobilisti possono accedere a questa riduzione, non per tutte le violazioni al C.d.S. è possibile ottenerlo: infatti, non è possibile usufruire dell’agevolazione per quelle infrazioni che prevedono quali sanzioni accessorie la sospensione della patente di guida o la confisca del veicolo. Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge (21.08.2013), non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario ricevere una nuova notifica del verbale.

Per quanto riguarda il momento da cui far decorre il termine dei 5 giorni, valgono le regole già in vigore per i termini di pagamento e di ricorso:

  • In caso di contestazione immediata, il conteggio parte dal giorno successivo alla stessa. Nei casi di contestazione differita il termine decorre da quando il verbale viene notificato via posta o via messo comunale;
  • Se c’è di mezzo una giacenza postale (per destinatario assente), il termine decorre dall’undicesimo giorno dall’invio del CAD (comunicazione di avvenuto deposito), a meno che il destinatario non ritiri l’atto prima. In caso di giacenza con affissione nella casa comunale, il termine decorre dopo 10 giorni dall’invio della raccomandata di avviso o dalla data di ritiro se precedente.
  • Se il pagamento con la riduzione avviene in ritardo (dopo i 5 giorni), è possibile integrarlo con la differenza rispetto all’intero entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale. Se non si procede il debito sarà iscritto a ruolo con emissione di cartella esattoriale e la cifra pagata sarà considerata come acconto sul dovuto.

“La Polizia Locale del Comune di Sora è pronta ad applicare la nuova normativa – spiega il Consigliere Delegato Antonio Lecce – La decisione del Legislatore di prevedere delle agevolazioni è una opportunità per i cittadini che intendono conciliare. Su tutte le violazioni al C.d.S. saranno indicate le modalità di pagamento e sul sito del Comune sono disponibili le tabelle con il tariffario aggiornato. Il Comando di Polizia Locale è a disposizione, come sempre del resto, per qualunque chiarimento”.