Dal Comune di Sora, apprendiamo quanto segue:
Il TAR del LAZIO accoglie il ricorso del Comune di Sora contro la Regione Lazio in ordine alla richiesta di restituzione dell’ingente somma € 1.789.242,00 che la Regione stessa aveva trasferito per retribuire i lavoratori socialmente utili che, a seguito del processo di stabilizzazione, avevano assunto lo status di dipendenti pubblici del Comune di Sora.
Ricordiamo che nel giugno scorso la Regione Lazio aveva dovuto procedere ad annullare le convenzioni stipulate con i Comuni nelle quali aveva assunto l’impegno finanziario di fronteggiare con fondi comunitari del Fondo Sociale Europeo l’iniziativa di stabilizzazione promossa. A tale decisione la Regione Lazio perveniva a seguito dell’attività di controllo operata dalla Corte dei Conti che, con deliberazione n. 123/2013, aveva stigmatizzato il comportamento regionale, riscontrandone “gravi irregolarità” tali da comportare, da parte della Regione, l’annullamento delle convenzioni e da parte del Comune di Sora un annullamento di ufficio per recuperare un ordine di legalità violato dalla Regione Lazio sotto molteplici profili ed incidente, a valle, sulla legittimità degli stessi contratti di lavoro.
Ebbene, a fronte delle acclarate illegittimità, in data 20 novembre 2014 la Regione Lazio del tutto inaspettatamente ed inopinatamente ha chiesto la restituzione della somma di € 1.789.242,00 adottando un comportamento contrario agli obblighi ed ai vincoli che unilateralmente e consensualmente aveva assunto con propria legge. Tale comportamento della Regione è stato ancor di più singolare nella parte in cui è giunta persino a qualificare “indebite” le somme che il Comune di Sora avrebbe percepito.
Non potendo rimanere inerte, il Comune di Sora ha adito il Tar del Lazio per vedere prima sospesi e poi annullati gli effetti della richiesta restitutoria.
Nell’udienza tenutasi ieri, con ordinanza n. 1146/2015, la sezione I ter del Tar del Lazio ha accolto le ragioni del nostro Comune, rappresentate dall’avv. Margherita Quadrini, rilevando tra l’altro che l’importo oggetto di rimborso, per la sua entità, è tale da comportare un pregiudizio grave ed irreparabile.