Comunicati Stampa CRONACA

LSU ARPINO – TAR, IL COMUNE VINCE. LA REGIONE LAZIO DEVE SBORSARE 650mila EURO.

A firma del Sindaco di Arpino, Renato Rea, riceviamo e pubblichiamo:

Il Tar del Lazio ha definitivamente accolto le ragioni del Comune di Arpino di fronte alla richiesta di restituzione di € 645.393,06 avanzata dalla Regione Lazio. La sentenza (n. 2863/2016) era stata già preceduta da un’ordinanza che il Tar aveva pronunciato lo scorso marzo 2015 quando senza indugio aveva sospeso gli effetti della richiesta regionale.

“C’è grande soddisfazione nel vedere che le nostre istanze sono state ritenute legittime e che la procedura da noi intrapresa è stata considerata ineccepibile dal Tribunale amministrativo. La vicenda ebbe inizio alla fine del 2010 quando la Regione, nel dare adempimento ad una propria previsione normativa attuata nella esclusiva finalità di assicurare il sostegno alla crisi occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ne promuoveva un percorso di stabilizzazione assumendosi l’impegno di finanziarlo con fondi comunitari appartenenti al Fondo Sociale Europeo, poi rivelatosi illegittimo a seguito dell’esame della Corte dei Conti (deliberazione n. 123/2013). A fronte della rilevata “grave irregolarità”, la Regione Lazio nel maggio 2014 ha dovuto procedere ad annullare tutte le convenzioni stipulate con i Comuni e nel successivo novembre ha iniziato un paradossale procedimento di recupero di somme che assumeva come “indebitamente” percepite dagli enti comunali.

A fronte di tale comportamento regionale il Comune di Arpino non poteva in alcun modo rimanere inattivo. E’ così ricorso al Tar del Lazio  per vedere prima sospesi e oggi annullati gli effetti della assurda richiesta restitutoria trovando conferma della correttezza e della legittimità delle delibere adottate. La sentenza ha infatti così precisato “…. Una volta chiaritosi che il trasferimento (dei fondi regionali) non poteva essere impiegato per assunzioni legittime, tenuto conto della sua non provenienza comunitaria, ed una volta venuto meno – per iniziativa regionale – il protocollo che aveva dato titolo all’operazione di stabilizzazione, non poteva l’ente locale (il Comune di Arpino) che ‘chiudere il cerchio’ di una regolarizzazione postuma ……, annullando d’ufficio ….. le assunzioni effettuate …; ….anche solo un minimo rispetto del principio di leale collaborazione tra livelli di governo diversi – che dovrebbe piuttosto assumere posizione preminente nell’ambito dei rapporti tra enti che vivono in un contesto di federalismo amministrativo – avrebbe dovuto indurre la Regione alla cura anche solo di quel poco di correttezza informativa che, già da sola, sarebbe stata sufficiente ad evitare il grave equivoco nel quale l’ente locale è stato trascinato. Dato per certo, poi, che il Comune non ha trattenuto per sé le risorse ricevute, bensì ha provveduto ad utilizzarle per le retribuzioni delle unità di personale LSU assunte, né può dirsi che l’ente locale abbia approfittato, lucrandovi, dell’omissione informativa commessa dalla Regione né può ammettersi che, ora, la Regione di fatto ‘ribalti’ sul Comune – di per se indotto in legittimo affidamento – le conseguenze del proprio agire omissivo, col serio rischio peraltro (argomentato dalla parte resistente) di condurre lo stesso ad uno stato di dissesto finanziario…”.

Per la inequivocabile chiarezza della sentenza, ritengo che ora la Regione Lazio debba onorare l’impegno di rimborsare anche le mensilità che nel 2013 il Comune di Arpino ha anticipato per suo conto ai lavoratori. Ma più di tutto auspico che la Regione ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intraprendano un percorso che possa definitivamente assicurare e restituire ai lavoratori socialmente utili i loro immanenti diritti di dignità sociale conducendoli ad un concreto, definitivo e legittimo sbocco occupazionale.

Manifesto soddisfazione per il riconoscimento della legittimità degli atti adottati e ringrazio il Prof. Avv. Edoardo Giardino che ha rappresentato gli interessi del Comune di Arpino con grande professionalità, correttezza e capacità”.