Cercavano ‘grazia’, hanno ottenuto ‘giustizia’. I 44 lavoratori del Comune di Sora demansionati alcuni mesi fa, si sono visti respingere il ricorso presentato ai giudici amministrativi, con cui chiedevano l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della delibera n.154 datata 4 giugno 2013, avente per oggetto l’ “Annullamento in autotutela della progressione verticale della categoria A a B2”.
Com’è noto, la vicenda era venuta alla ribalta in estate, quando, per ottemperare ad alcune prescrizioni del Ministero delle Economie e Finanze, il Sindaco Ernesto Tersigni aveva dovuto procedere al declassamento di tutta una serie di dipendenti comunali, i quali – sotto l’amministrazione dell’ex primo Cittadino Cesidio Casinelli – erano stati invece promossi, nel momento in cui altri lavoratori – gli Lsu – erano stati stabilizzati. Si decise, allora, di salvaguardare le professionalità acquisite, proprio attraverso una promozione che, adesso, è proprio il caso di dire, è stata bocciata!
Una volta assunta la decisione del declassamento, era stato demandato ai Dirigenti comunali il compito di procedere ad demansionamento dei vari lavoratori utilizzati nei diversi settori municipali, correndo anche il rischio di mettere a repentaglio il normale funzionamento dei servizi, non potendosi più utilizzare i dipendenti interessati nei compiti ai quali erano precedentemente assegnati.
Di fronte a questa situazione, i lavoratori non hanno intentato una causa di lavoro, ma hanno preferito chiedere l’annullamento della delibera comunale. Questa mattina, però, il Tar di Latina ha rigettato tale richiesta, sostenendo, in pratica che è prevalente la necessità del Comune di ottemperare alle indicazioni del Mef, necessità di fronte alla quale soccombe il diritto dei lavoratori di vedere tutelate le proprie posizioni.
Da segnalare che il Comune si è presentato in giudizio, resistendo alla richiesta dei lavoratori. Inoltre, da notare che la posizione del Comune non è stata rappresentata dal proprio legale, ma da un altro avvocato delegato, con evidente aggravio di costo per le casse dell’ente municipale.
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