Il TAR del Lazio, con la sentenza pubblicata in data 21.3.2024 nel ricorso n° 155/23, ha respinto il ricorso presentato avverso il diniego al transito veicolare all’interno del Parco Fluviale di Isola del Liri, disposto nel Dicembre del 2022 dalla Polizia Municipale, condannando altresì la ditta ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, assistito nell’occasione dall’Avv. Massimo Cocco.
Lo fanno sapere dal Comune in una nota in si aggiunge: La ditta, che ha acquistato terreni ed edifici in località “Remorici”, intendeva utilizzare la pista ciclabile e pedonale del Parco Fluviale per farvi transitare i propri autoveicoli dall’ingresso del Parco in località Valcatoio. Il TAR ha preso atto, come relazionato dai competenti Uffici Comunali, che il terreno di proprietà della ditta ricorrente “non ha mai avuto accessi dalla Via Valcatoio”, e ha quindi sancito la correttezza e la legittimità dell’operato della Amministrazione Comunale, considerato che “il percorso Parco Fluviale è stato progettato e realizzato per il solo transito ciclo-pedonale”.
“Abbiamo difeso un principio di diritto importantissimo – commenta il sindaco Massimiliano Quadrini – secondo il quale all’interno del nostro meraviglioso Parco Fluviale è consentito il solo transito ciclopedonale, senza eccezioni, e come del resto appare logico e rispondente alle finalità di un Parco. Ringrazio l’Avv. Massimo Cocco, per la professionalità e l’impegno profuso, nonché il nostro Ufficio Tecnico per il supporto documentale fornito ed il Comando delle Polizia Locale. I cittadini sanno che possono contare su una Amministrazione Comunale sempre attenta alla difesa dell’ambiente e della qualità della vita, senza eccezioni e senza cedimenti agli interessi di pochi”.