IL SINDACO
PREMESSO che il giorno 22 dicembre 2012 si disputerà allo Stadio Tomei in Via Sferracavallo la partita di calcio Sora – Torre Neapolis, campionato serie D;
PREMESSO che da colloqui intercorsi tra il Commissariato di Polizia di Sora e il Comando di Polizia Locale è emersa la necessità di emettere un apposito provvedimento che vieti il giorno 23 dicembre 2012 nei dintorni dello Stadio Tomei di Sora (Piazza Risorgimento, Via Roma, Via Sferracavallo) ai titolari degli esercizi pubblici ed esercizi commerciali la vendita per asporto e consumazione in loco di bevande in contenitori di vetro;
CONSIDERATO che la manifestazione sportiva richiamerà un numero significativo di cittadini, anche dei comuni limitrofi , coinvolgendo in particolare i ragazzi;
RAVVISATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione calcistica, al fine di prevenire situazioni di criticità per l’ ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio e di spargimento al suolo di cocci di vetro per la rottura di bottiglie e bicchieri , che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;
RITENUTO necessario procedere ad individuare le misure precauzionali atte a consentire un sereno svolgimento della manifestazione programmata;
VISTI gli artt. 50 e 54 comma 2, del D. lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Locali” che assegnano al Sindaco la competenza all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’igiene pubblica e per l’incolumità dei cittadini;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
DISPONE
per ragioni di sicurezza pubblica, ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali ubicati nei dintorni dello Stadio Tomei di Sora (Piazza Risorgimento, Via Roma, Via Sferracavallo), per il giorno 23 dicembre 2012, il divieto assoluto:
- di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;
- di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro,
consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica, di carta o in bottiglie di plastica senza tappo.
Gli agenti della Polizia e delle Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza;
Salvo diversa disposizione prevista dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R. 33/99 e smi, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono punite, ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs 267/2000, con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00;
Il presente atto è trasmesso, per opportuna conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Frosinone, al Signor Questore ed alle Forze dell’Ordine presenti nella città.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Frosinone entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 119.
E’ altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della L. 6/12/1971 n. 1034.
Dalla Residenza Municipale, ____________
IL SINDACO
Dott. Ernesto Tersigni