Dal 18 agosto 2015, entrano in vigore le modifiche al Codice della Strada apportate dalla legge n.115 del 29 luglio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2015.
La legge recependo le normative europee in materia, modifica gli artt. 115, 116, 118bis e 170 del Codice della Strada.
Nel dettaglio, tra le principali novità c’è la possibilità per il minore, di età compresa tra i 16 e i 18 ed in possesso del previsto titolo abilitativo, di poter trasportare un passeggero, sul motociclo o sul ciclomotore. Naturalmente, come accade per i conducenti maggiorenni, dal documento di circolazione del ciclomotore o del motociclo deve risultare espressamente che lo stesso sia omologato per il trasporto di un’altra persona oltre al conducente.
Mentre per i titolari di patenti speciali (mutilati ed i minorati fisici) che potevano condurre veicoli a traino fino a 750 Kg. , da domani questo limite è stato eliminato fermo restando naturalmente il possesso della prevista patente di categoria per il traino dei rimorchi.