Dal circolo coordinamento di Sora di Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:
A seguito della determina n. 71 del 20 novembre u.s. “Liquidazione compensi di natura professionale” riscontriamo nella stessa probabili anomalie a seguito delle disposizioni emanate dal Governo Italiano. Il nostro dubbio è contenuto nel comma 457 della Legge di Stabilità che sancisce quanto segue:
“A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento e le somme così risparmiate verranno versate annualmente in un apposito capitolo di bilancio”.
Per di più l’art 9 DL 90/2014, approvato con fiducia alla Camera il 30 luglio 2014, a differenza del testo inizialmente proposto dal governo, prevede che il riconoscimento degli onorari agli avvocati è tuttavia subordinato a una serie di limiti. Un primo limite di carattere generale è quello secondo cui i predetti compensi sono computati ai fini del raggiungimento del tetto massimo previsto per la retribuzione del personale pubblico che è commisurato al trattamento del Primo presidente della Corte di Cassazione, allo stato quantificato in 240.000 euro annui.
In secondo luogo, la norma prevede che nei casi di sentenze favorevoli con condanna della controparte al pagamento delle spese legali, gli onorari possono essere corrisposti, nella misura e con le modalità stabilite dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, ma non possono portare ciascun avvocato a percepire una somma superiore al suo trattamento economico complessivo.
Inoltre, per quanto riguarda tutti i giudizi che si concludono con sentenza favorevole ma con spese compensate, la norma prevede che comunque gli onorari sono corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto che non può superare il corrispondente stanziamento relativo al 2013. Infine, è dettata una disciplina transitoria secondo cui le norme regolamentari o contrattuali devono essere obbligatoriamente adeguate alla nuova disciplina entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in difetto, a decorrere dal 10 gennaio 2015, le amministrazioni non possono corrispondere compensi professionali.
Quindi, tutto ciò premesso, come mai nel caso di specie è stata erogata integralmente la somma al professionista? Il Sindaco come mai non ha vigilato? Il problema di fondo sul quale desideriamo soffermarci è morale e non personale nei confronti dell’avvocato; non spetta a noi giudicare le sue competenze che saranno sicuramente eccelse essendo funzionario di un Ente importante come il Comune.
Spieghiamo meglio: la dottoressa è una dipendente del Comune e come tale percepisce un ottimo stipendio formato da una parte fissa acquisita dalla posizione organizzativa e una parte variabile come nel caso della determina su citata. Ebbene, riteniamo che in un periodo così difficile per tutti e nonostante gli LSU abbiano lavorato per mesi senza vedersi remunerati i loro stipendi (che solo a giorni verranno liquidati), l’Amministrazione invece esercita un pagamento fuori da ogni contesto sociale. Infine non ci capacitiamo del fatto che, oltre all’avvocato dipendente del Comune, l’Ente si avvalga anche di altri consulenti esterni con conseguente sperpero di risorse che potrebbero essere impiegate per altre necessità.
La nostra non è una battaglia legale ma etica.
Non è legale perché deriva da un chiaro regolamento dell’epoca, nonostante il quale si pagavano già allora compensi in percentuale; è etica poiché i regolamenti possono essere cambiati. A questo proposito ci sorge spontanea una domanda da rivolgere al Sindaco Tersigni: gli avvocati del Comune rimborsano l’Ente in caso di sconfitta nelle cause?