COMUNE SOCIALE

CASSINO – ECCO IL GARANTE DEI DIRITTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Il presidente della Commissione consiliare alla “Coesione Sociale” Fabio Vizzacchero (nella foto), assessorato che fa capo a Luigi Maccaro, fa sapere che dopo alcune riunioni è stato completato il lavoro di stesura del regolamento per l’istituzione della figura del “Garante dei diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza”. La proposta è stata “licenziata” con voto unanimemente favorevole. A tal proposito il presidente della commissione ci tiene a ringraziare i colleghi: “per la serietà con cui si è lavorato – ha detto – per dotare il nostro Comune di uno strumento, qual è il regolamento, grazie al quale sarà possibile, una volta approvato dal Consiglio Comunale, dotare finalmente il nostro Ente di una figura professionale preziosa e irrinunciabile”. Quanto prima, quindi, la proposta approderà nella massima assise cittadina.
Il regolamento si compone di cinque articoli. Il primo fa esplicito riferimento alla figura del Garante e alla sua funzione il cui fine è di “assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età”. L’articolo 2° disciplina la nomina e la durata dell’incarico. Stabilisce che il Garante viene eletto dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, dura in carica cinque anni e viene scelto tra persone che “dispongano di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell’infanzia, esperienza nel campo del sostegno all’infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell’intervento sulla devianza minorile, ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell’ambito delle materie sociali”. L’art. 3 elenca in maniera dettagliata i compiti e le funzioni del Garante, tra i quali c’è quello di presentare il 20 Novembre di ogni anno una relazione al Consiglio Comunale sulla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza nella città di Cassino, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate, in cui illustra al Consiglio comunale medesimo le attività svolte e quelle in programma per l’anno successivo.
Il quarto e il quinto articolo attengono rispettivamente alla relazione agli Organi del Comune e all’entrata in vigore del Regolamento: il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo Pretorio della delibera di approvazione.