Il 22 aprile 2023, si è svolto ad Arce un convegno per discutere sulle problematiche relative ai Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone. All’incontro dibattito, a cui hanno partecipato diversi politici locali, è intervenuto anche Giulio Sacchetti (foto), segretario generale del SICeT (Sindacato Inquilini Casa e Territorio della Cisl di Frosinone) il quale, facendo riferimento all’articolo 23 della Costituzione (1948) ha specificato che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Questo articolo, come è risaputo, si ispira (in forma esplicita o implicita) all’articolo 10 del precedente Statuto Albertino che già nel 1848 affermava che ogni legge d’imposizione di tributi, doveva essere presentata alla Camera dei Deputati. Pertanto, prima dell’entrata in vigore della nuova Costituzione, nemmeno il Re avrebbe potuto prendere decisioni autonome in tema di ingiunzione tributaria”.
“Rispetto ai Consorzi di Bonifica – ha precisato il dirigente sindacale della Cisl – il R.D. n° 215/1933 (articoli 9 e 10) già disciplinava la materia e il pagamento dei relativi tributi, stabilendo che i proprietari devono versare la loro quota parte solo se traggono beneficio e convenienza dalla bonifica (in caso contrario non dovrebbero pagare alcun che). In questo senso, con sentenza n° 188/2018 – ha continuato Sacchetti – recentemente si è pronunciata anche la Corte Costituzionale.
“Questo è quanto – ha concluso il sindacalista – e su questo si dovrebbe intervenire, sia a livello nazionale che regionale, con delle normative appropriate. Soprattutto oggi, dopo l’entrata in vigore della Legge n. 130/2022 in materia di onere probatorio (che ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 7 D. Lgs. n. 546/1992) e a seguito della sentenza della Cassazione 1166 del 2023 sull’abuso fiscale. In particolare la nuova normativa richiamata ha modificato la portata applicativa delle presunzioni giurisprudenziali che, del tutto prive di giustificazione, attribuivano un onere di prova nei confronti di un soggetto (il contribuente) che non ne doveva risultare onerato; mentre la sentenza della Cassazione potrebbe riguardare quelli che deducono dalle tasse il contributo consortile senza ricevere in cambio nessun beneficio dal Consorzio. Ai sensi della nuova norma richiamata, quindi, anche la presunzione di vantaggiosità dell’attività svolta dai Consorzi di Bonifica non può più trovare applicazione e, di conseguenza, l’onere probatorio grava sempre sul Consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del ‘piano di classifica’ e dell’insistenza dell’immobile nel ‘perimetro di contribuenza’. Oggi, in altre parole, dovrebbe essere sempre il Consorzio fornire l’effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare, dunque, la piena legittimità della pretesa. In mancanza di questa prova la richiesta di pagamento non dovrebbe nemmeno essere inoltrata”.
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