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Aquino – Imu: esenzione applicata su oratorio e asilo

Con la sentenza del 29 novembre n. 590/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Frosinone ha parzialmente accolto i ricorsi della parrocchia San Costanzo Vescovo e San Tommaso d’Aquino aventi ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento Imu del 2017 relativamente a due dei quattro immobili di proprietà. La Parrocchia anche per il 2017 non dovrà corrispondere il pagamento dell’Imu limitatamente all’oratorio, che costituisce «il nucleo essenziale di ogni parrocchia per lo svolgimento della attività educative e ricreative dedicate ai parrocchiani», e all’asilo, che «rientra nelle attività didattiche oggetto di esenzione». La casa canonica, non essendo luogo di residenza anagrafica del parroco, è esclusa dall’esenzione fiscale, mentre per la Sala Giovenale, anche se usata ai fini parrocchiali e per la formazione del clero e della cura delle anime, il versamento di un’offerta previa all’uso ne attesterebbe i fini di lucro. La vicenda odierna segue al ricorso proposto dalla stessa Parrocchia contro l’avviso di accertamento Imu sugli immobili per il 2015. La sentenza conferma parzialmente la linea dell’avvocato Gabriele Picano, difensore della comunità parrocchiale, cioè l’indirizzo giurisprudenziale teso all’esenzione Imu sugli immobili per il culto, riconosciuto, fra l’altro, già nel 2021 relativamente all’anno d’imposta 2015.

Secondo la normativa non sono sottoposti a tassazione Imu gli immobili destinati al culto, fatta eccezione per quelli con finalità commerciale. Il governo Berlusconi decise l’esenzione Ici per tale categoria di immobili, mentre il governo Prodi tentò di limitarne la portata solo a quelli “non esclusivamente commerciali”. Il Dlgs n. 23/2011 introdusse l’Imu che ha di fatto sostituito la vecchia Ici. Il cosiddetto “decreto liberalizzazioni” emanato il 24 gennaio 2012 introdusse le esenzioni a favore della Chiesa e l’articolo 91-bis ribadì le esenzioni all’Ici limitatamente alle attività svolte con “modalità non commerciali” e per la sola parte in cui queste si svolgono, demandando ad un regolamento la loro determinazione. La Corte di Cassazione (sentenza n. 10124/2019) stabilì l’esenzione della tassazione sugli immobili di enti senza fini di lucro in cui si svolgono attività volte ad offrire beni e servizi a fronte di un corrispettivo anche minimo per la copertura dei costi e la remunerazione dei fattori di produzione. A tal proposito è necessario per la Suprema Corte che le attività rientrino tra quelle previste come esenti.