Dall’avvocato Serena Petricca – Presidente dell’associazione “Cento Giovani” e membro Consulta Femminile di Forza Italia – riceviamo e pubblichiamo:
La sentenza, depositata dal Tar Lazio – Sezione di Latina, nella giornata del 4 novembre u.s., è relativa a cinque ricorsi presentati dal Gestore Idrico Acea Ato 5 contro le iniziative intraprese dai Sindaci di alcuni Comuni della Provincia, i quali avevano ordinato al Gestore di riallacciare le utenze idriche staccate a quei cittadini considerati morosi nel pagamento dei consumi idrici.
I Giudici Amministrativi purtroppo hanno accolto le doglianze del Gestore stabilendo che le dette ordinanze hanno violato l’art 50 comma 5 del T.U.E.L. per eccesso di potere e per sviamento poiché le ordinanze con tingibili ed urgenti possono essere emesse dai Sindaci solo per fronteggiare emergenze di carattere sanitario e/o di igiene pubblica: nel caso in esame, secondo il Tar Lazio – Sezione di Latina non sarebbe stato indicato alcun pericolo imminente all’igiene e alla salute, tutelando, sempre a dire del Tar Lazio, solo interessi privati. A detta dei Giudici amministrativi lo strumento utilizzabile non sarebbe tanto l’ordinanza, in quanto carente dei presupposti di urgenza e contingibilità, e comunque strumento sproporzionato rispetto all’obiettivo.
Insomma secondo il Tar Lazio, nel contratto di somministrazione, il Comune non ha e non può avere nessun ruolo.
La sentenza del Tar Lazio, a parere dell’Avv. Serena Petricca, presidente dell’Associazione dei consumatori “Cento Giovani” e Referente cittadina della Consulta Femminile di Forza Italia, non appare condivisibile, soprattutto perché l’acqua rappresenta un bene primario di fondamentale importanza per ogni cittadino e sarebbe incostituzionale, illegittimo ed immorale disporre il distacco delle utenze idriche per morosità.
È una battaglia di civiltà – dichiara con fermezza Petricca – oggi, nel 2015 è inaudito che una famiglia debba vedersi tagliare l’acqua per morosità o, per qualsiasi altra ragione.
Dietro ogni utenza – prosegue la referente della Consulta femminile – ci sono persone, esseri umani, con le loro primarie esigenze e necessità e, pertanto, deve darsi valutazione specifica caso per caso. La necessità di un quantitativo minimo d’acqua è riconosciuto anche a chi non può pagarla, ciò è sostenuto dalla risoluzione dell’ONU per il diritto all’acqua del 28/07/2010 e da numerose sentenze, secondo cui la morosità dell’utente non è ragione sufficiente a soddisfare la sospensione della fornitura di acqua, in quanto in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione.“
La sentenza del tar Lazio non tiene in debito conto di alcuni interessi primari, che devono essere riconosciuti indipendentemente dal motivo della morosità, ai cittadini, ovvero che il diritto all’acqua è un diritto costituzionalmente garantito e nessuno può essere privato di un bene di così fondamentale importanza. L’aver posto a fondamento della sentenza la mancanza di un pericolo imminente all’igiene e alla salute, non appare condivisibile. La mancanza di acqua all’interno di un nucleo familiare può a lungo andare creare problematiche di salute e all’igiene; il TAR Lazio – Sezione di Latina avrebbe dovuto, a mio avviso, bilanciare gli interessi in gioco in maniera più proporzionata. Mi auguro – conclude l’avvocatessa – che i Comuni interessati, ai quali va la mia piena solidarietà, presentino ricorso in Consiglio di Stato avverso tale sentenza.