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SORA – FARE VERDE: “E’ VIETATO BRUCIARE LE STERPAGLIE”

Riceviamo e pubblichiamo:

FARE VERDE SORA INFORMA LA CITTADINANZA NON si possono bruciare rami secchi, paglia, foglie, sterpaglia e ogni altro rifiuto in un giardino. L’illecito civile del risarcimento del danno per immissioni superiori alla normale tollerabilità e gli illeciti penali.

È lecito bruciare sterpaglia o c’è il rischio di trovarsi a casa la polizia? È possibile che il vicino si lamenti per la puzza di fumo o per la cenere finita nel suo giardino?

Spesso, accanto ai terreni, si formano cumuli di rifiuti vegetali: erba, rami, tronchi, piante ormai appassite o bruciate e, in generale, sterpaglia. Capita, soprattutto con le belle stagioni, in cui la pioggia non impedisce al fuoco di propagarsi, che i contadini e i proprietari di terreno, brucino tutti questi detriti per disfarsene in un colpo solo, senza doversi affaticare a raccoglierli e a buttarli insieme ai normali rifiuti domestici. Ma è legale? Ci sono due modi di inquadrare la fattispecie: quella civilistica e quella penale. Iniziamo dalla prima.

Immissioni di calori e fumi superiore alla normale tollerabilità

Il codice civile vieta di propagare fumi e calori nelle proprietà dei vicini se tali immissioni superano la cosiddetta “normale tollerabilità”. Così, il falò appiccato sul confine o in modo che il vento spinga la cenere e le fiamme sulla proprietà confinante può dar vita a una azione di risarcimento del danno, anche se l’episodio è singolo e sporadico.

La “normale tollerabilità” è un concetto volutamente generico che usa la legge per consentire al giudice di valutare caso per caso, in base alle condizioni specifiche dei terreni interessati, alla loro collocazione geografica (se in aree coltivate, agricole, urbane, ecc.), alla loro dimensione, alla loro destinazione, ecc.

In buona sostanza, il divieto che il codice civile vuole esprimere con queste parole apparentemente ambigue è quello di non dare fastidio al vicino.

Peraltro, anche a non voler ritenere che il fuoco possa compromettere la proprietà vicina arrecandole qualche specifico danno, se tuttavia le fiamme vengono appiccate solo per disturbare i confinanti (sono i cosiddetti “atti emulativi”, atti cioè che non hanno alcuna utilità per chi li compie, se non quella di infastidire volontariamente il prossimo) ciò può dar vita a una causa di risarcimento del danno.

Bruciare le sterpaglie e i rami secchi in prossimità del terreno del vicino costituisce dunque un illecito civile – che può dar luogo a una causa di risarcimento del danno – solo quando il fumo o il calore superano la normale tollerabilità, ossia risultino insopportabili per il vicino.

È reato bruciare sterpaglie e rami secchi?

Dopo aver analizzato i rapporti tra privati, ossia tra vicini di casa (aspetto civilistico della questione), verifichiamo ora i rapporti tra il proprietario e la pubblica amministrazione (aspetto penale o amministrativo della questione). Quando si bruciano sterpaglie si commette reato?

Premettiamo innanzitutto che per la valutazione di ogni condotta, anche sotto il profilo penale, c’è sempre un margine di ragionevolezza che porta a “chiudere un occhio” in presenza di condotte del tutto inoffensive: si pensi al contadino che dà fuoco a una piccola “montagnella” di foglie secche grande quando due palmi di mano.

Esistono tuttavia diverse norme, nel nostro ordinamento, che puniscono chi brucia sterpaglierami secchi e altri rifiuti di ogni genere. Analizziamole.

Innanzitutto viene in rilievo il reato di incendio previsto dal codice penale che stabilisce : “Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica”.

In altre parole, per realizzare tale reato non è necessario incendiare boschi, giardini o terreni dello Stato o di altri soggetti, ma anche i propri, a condizione che ciò possa mettere in pericolo la collettività. Quindi, in teoria, anche un incendio di modeste dimensioni, lasciato alla mercé del vento, che potrebbe espanderlo e aumentarne la portata, è passibile di procedimento penale.

La Cassazione, peraltro, ha detto che scatta ugualmente il reato di incendio colposo di un proprio terreno, anche se il pericolo per la pubblica incolumità non è costituito necessariamente dalle sole fiamme di vaste dimensioni e tendenti a propagarsi, ma anche dalle loro dirette conseguenze, quali il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l’eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate.

Ed ancora, sempre la cassazione ha detto che il reato di incendio boschivo scatta anche in caso di estensioni di terreno a “boscaglia”, “sterpaglia” e “macchia mediterranea”, atteso che l’intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.

Insomma, come argomentato anche da altra giurisprudenza , il reato di incendio boschivo si configura indipendentemente dal tipo di vegetazione esistente sul terreno, essendo sufficiente che si tratti di area ove insista boscaglia, sterpaglia o altra vegetazione.

C’è poi il reato di illecito smaltimento di rifiuti che si applica anche (in virtù di una modifica intervenuta nel 2010 ) a paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi. Tale reato punisce chi brucia in modo arbitrario rami, foglie secche. In pratica, viene punito chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dirifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Se si tratta di rifiuti non pericolosi la pena è ridotta (arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro); se si tratta di rifiuti pericolosi la pena è più elevata (arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro).

In ultimo c’è il famoso decreto terra dei fuochi che ha introdotto nel Codice ambientale il nuovo reato di “Combustione illecita di rifiuti” che punisce con la reclusione da due a cinque anni “chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate” (va meglio per i rifiuti vegetali “urbani”, provenienti cioè da giardini, aree verdi, cimiteri, che se la cavano con una pur robusta sanzione pecuniaria di natura amministrativa).

[1] Art. 844 cod. civ.

[2] Art. 423 cod. pen.

[3] Cass. sent. n. 3339/2015

[4] Cass. sent. n. 23411/2015.

[5] Cass. sent. n. 14209/2008. Cfr. anche Trib. Messina, sent. del 13.08.2008. NOTA: Effettivamente, nella nozione di «bosco», la giurisprudenza tende a non far distinzioni quando ci si riferisca piuttosto a «boscaglia», «sterpaglia», «macchia mediterranea», ecc., considerato che «l’intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita» (così Cass., sez. I, 4 marzo 2008, n. 14209, D., in CED Cass., 2008). Piuttosto, è rilevante l’estensione del terreno interessato dalle fiamme, in quanto ciò si connatura con la natura specifica dell’«incendio» (cfr., ad es., Trib. Crotone 4 gennaio 2008, n. 177, in Guida al dir., 2008, fasc. 15, 95, secondo cui: «non integra il reato di incendio boschivo un fuoco, derivante dalla bruciatura di sterpaglie, che pur avendo richiesto l’intervento dell’autorità […] abbia interessato un’area non vasta e comunque rapidamente circoscritta e altresì tenuta sotto controllo senza alcuna difficoltà»). Ed ancora Cass. sent. n. 25935/2001 secondo cui “L’elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 bis c.p., introdotto dal d.l. n. 220 del 2000, conv. nella l. n. 275 del 2000) è correttamente riferito anche a estensioni di terreno a “boscaglia”, “sterpaglia” e “macchia mediterranea”, atteso che la l. 21 novembre 2000 n. 353, che all’art. 11 ha riprodotto il testo dell’art. 423 bis c.p., all’art. 2 definisce l’incendio boschivo come un fuoco con suscettività ad espandersi su “aree boscate, cespugliate o arborate” nonché su “terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree”.

[6] art. 256 d.lgs. n. 152/2006.

[7] Art. 13 d.lgs. n. 205/2010.

[8] Dl. n. 136/2013 (convertito con L. n. 6/2014.