Secondo quanto stabilito con apposito regolamento della Regione Lazio, la stagione venatoria ha inizio il 21settembre 2014 e termina il 31 gennaio 2015 compresi. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
In tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Lazio, vigono i seguenti divieti, applicabili a tutte le tipologie di habitat:
nelle aree in cui l’attività venatoria è consentita:
– è vietato l’esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante;
nei giorni di giovedì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
– è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra , nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
– è vietata l’attività venatoria relativamente alla Moretta;
– è vietato lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima dell’1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, ad esclusione delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile sottoposte a procedura di valutazione positiva.
Nelle aree in cui l’attività venatoria è consentita:
– nelle ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione e nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche è vietata l’attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati;
– nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietata in data antecedente al 1° ottobre l’apertura dell’attività venatoria relativamente alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino, pavoncella.
Ad ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica nel Lazio è consentito l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti giornate, senza pagamento della quota d’iscrizione.
L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari definiti per periodi quindicinali, sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Roma.
L'esercizio venatorio è consentito, dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 compresi, nelle forme previste dalla legge regionale n. 17/95, art. 30 comma 1. L’esercizio venatorio in forma vagante è consentito anche con l’ausilio del cane. Il Presidente della Provincia può disporre dal 1 gennaio 2015 al 31gennaio 2015, stabilendone le modalità, l’uso dei cani da seguita a squadre autorizzate per la caccia alla volpe, esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, d’interesse economico, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.
Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall’inizio dell’orario di caccia consentito, il sito dell’appostamento temporaneo, al termine dell’azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
Non è consentito l’esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.
Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro appostamento temporaneo di caccia.
Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia, la posta serale alla lepre europea, né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino.
Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi fra quelli appartenenti alle sotto elencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie: lepre europea 1 capo; starna 1 capo; beccaccia 2 capi; cinghiale 2 capi; coniglio selvatico 2 capi; fagiano 2 capi.
Per le specie consentite, per ogni giornata di caccia, il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare il limite complessivo di venti capi
Per l'intera stagione venatoria 2014/2015, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente:
– non più di cinque capi per ogni specie di: lepre europea e starna
– non più di dieci capi della specie fagiano
– non più di venti capi per ogni specie di: beccaccia
– non più di venticinque capi per ogni specie di: beccaccino, canapiglia Codone, frullino, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, quaglia e tortora
– non più di cento capi della specie allodola
Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dalla Provincia di residenza anche per il tramite dei Comuni.
Con separato provvedimento verranno approvate specifiche misure a tutela dell’orso bruno marsicano da applicarsi nell’area critica: “Monti del Cicolano”, “Monti Ernici”, “Area contigua al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) con presenza di orso bruno.