E’ stato necessario un apposito comunicato stampa emesso dal Ministero di Grazia e Giustizia per tranquillizzare quanti pensavano di vedere salva la propria sede territoriale del Giudici di pace e che, invece, nel decreto n.14 del 19 febbraio scorso, entrato in vigore il 28 Febbraio, l’hanno trovata sotto la voce “soppressa”.
A quanto sembra, infatti, il decreto non avrebbe preso in considerazione tutte le istanze che, nei mesi scorsi, sono giunte dagli enti locali e finalizzate al mantenimento delle sedi, senza costi aggiuntivi per l’amministrazione giudiziaria e con le spese accollate invece ai Comuni. Tra queste istanze, dovrebbe esserci anche quella del Comune di Sora.
In un precedente servizio, Soraweb ha ricostruito quanto accaduto negli ultimi mesi, evidenziando la incongruenza tra quanto dichiarato dal Sindaco e quanto stabilito invece con il decreto di alcuni giorni fa.
Di seguito, pubblichiamo il testo del comunicato stampa che sembra fare un po’ di chiarezza, restituendo speranza anche alle aspettative della citta di Sora.
“Geografia giudiziaria: giudici di pace, precisazione su elenco sedi
4 marzo 2014
In merito a interpretazioni non corrette riferite al decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2014, recante: “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari” ed all’elenco allegato relativo alle sedi degli uffici dei giudici di pace che continueranno ad operare sul territorio, l’Ufficio stampa del Ministero della giustizia precisa quanto segue.
Il malinteso è nato dall’inclusione nel decreto legislativo in questione di un elenco relativo ad uffici del giudice di pace soppressi: il suddetto elenco non poteva e non doveva tener conto delle numerose istanze prodotte dagli Enti locali interessati al mantenimento, a proprie spese, dell’ufficio giudiziario.
Si conferma, pertanto, che l’esito delle domande presentate dai Comuni interessati sarà stabilito esclusivamente con il decreto ministeriale previsto dall’art. 3, co. 3 del decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012, di prossima emanazione”.