Notizie Primo Piano

TRIBUNALE DI SORA: IL TAR DI LATINA CHIUDE LE PORTE

Le anticipazioni che Soraweb, nella serata di ieri, ha riportato, hanno purtroppo trovato una conferma ufficiale. Alle bene informate voci che circolavano sui vari social network, infatti, si è aggiunta l’ufficialità da parte del Tar di Latina: il Tribunale di Sora deve chiudere i battenti e trasferirsi armi e bagagli a Cassino.
Come si può leggere dall’ordinanza, che riportiamo qui di seguito, i giudici amministrativi hanno ritenuto di rigettare il ricorso del Comune di Sora. Tra i motivi che hanno determinato l’ordinanza, si legge anche che “va escluso che il comune possa agire per la realizzazione di effetti non riconducibili alla menzionata ordinanza, incidente unicamente sulla disposta anticipazione degli effetti che allo stato conseguono dall’operatività della nuova “geografia giudiziaria”.
Ecco il testo completo dell’ordinanza, su cui avremo modo di tornare per ulteriori approfondimenti.

N. 00302/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00321/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2013, proposto dal Comune Di Sora, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Quadrini, con domicilio eletto presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

 

contro

Ministero della Giustizia, Tribunale di Cassino, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Marco Giacinto Bartolomucci;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Comune di Cassino in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Longo, con domicilio eletto presso Modestino Avv. D’Aquino in Latina, alla via Adua, n. 34;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento n. 49 datato 23 aprile 2013 emesso dal Presidente del Tribunale di Cassino avente ad oggetto: “anticipazione presso la sede centrale di alcune attività civili e penali della sezione distaccata di Sora”;

del decreto del Presidente del Tribunale di Cassino n. 29/2013 datato 13 marzo 2013 e della nota prot. n. 739/2013 datata 27 aprile 2013;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Tribunale di Cassino;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 59 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Vista la domanda ex articolo 59 c.p.a. di esecuzione della tutela cautelare;

Vista la precedente ordinanza n. 189 del 6 giugno 2013 con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare in ragione del fatto che “la successiva disposizione derogatoria di cui all’art. 48 quinquies va interpretata in senso rigorosamente restrittivo non potendo il potere organizzatorio del Dirigente dell’Ufficio Giudiziario essere impiegato, quali che siano le legittime ragioni sottostanti, per realizzare un più o meno generalizzato trasferimento di competenze dalla Sezione Distaccata alla sede centrale del Tribunale”;

Considerato che l’individuazione della consistenza del giudicato cautelare quindi dei provvedimenti amministrativi attinti dalla misura sospensiva, non può prescindere dalla valutazione delle ragioni addotte a sostegno dell’ordinanza della cui esecuzione si tratta;

Considerato che la proposta domanda va respinta perché la ivi indicata, possibile fondatezza della sola dedotta violazione del citato articolo 48 – quinquies esclude la rilevanza, ai fini esecutivi, di altri parametri normativi invocati;

Considerato in definitiva che va escluso che il comune possa agire per la realizzazione di effetti non riconducibili alla menzionata ordinanza, incidente unicamente sulla disposta anticipazione degli effetti che allo stato conseguono dall’operatività della nuova “geografia giudiziaria”;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), respinge la proposta istanza di esecuzione.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2013, proposto dal Comune Di Sora, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Quadrini, con domicilio eletto presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

 

contro

Ministero della Giustizia, Tribunale di Cassino, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Marco Giacinto Bartolomucci;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Comune di Cassino in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Longo, con domicilio eletto presso Modestino Avv. D’Aquino in Latina, alla via Adua, n. 34;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento n. 49 datato 23 aprile 2013 emesso dal Presidente del Tribunale di Cassino avente ad oggetto: “anticipazione presso la sede centrale di alcune attività civili e penali della sezione distaccata di Sora”;

del decreto del Presidente del Tribunale di Cassino n. 29/2013 datato 13 marzo 2013 e della nota prot. n. 739/2013 datata 27 aprile 2013;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Tribunale di Cassino;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 59 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Vista la domanda ex articolo 59 c.p.a. di esecuzione della tutela cautelare;

Vista la precedente ordinanza n. 189 del 6 giugno 2013 con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare in ragione del fatto che “la successiva disposizione derogatoria di cui all’art. 48 quinquies va interpretata in senso rigorosamente restrittivo non potendo il potere organizzatorio del Dirigente dell’Ufficio Giudiziario essere impiegato, quali che siano le legittime ragioni sottostanti, per realizzare un più o meno generalizzato trasferimento di competenze dalla Sezione Distaccata alla sede centrale del Tribunale”;

Considerato che l’individuazione della consistenza del giudicato cautelare quindi dei provvedimenti amministrativi attinti dalla misura sospensiva, non può prescindere dalla valutazione delle ragioni addotte a sostegno dell’ordinanza della cui esecuzione si tratta;

Considerato che la proposta domanda va respinta perché la ivi indicata, possibile fondatezza della sola dedotta violazione del citato articolo 48 – quinquies esclude la rilevanza, ai fini esecutivi, di altri parametri normativi invocati;

Considerato in definitiva che va escluso che il comune possa agire per la realizzazione di effetti non riconducibili alla menzionata ordinanza, incidente unicamente sulla disposta anticipazione degli effetti che allo stato conseguono dall’operatività della nuova “geografia giudiziaria”;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), respinge la proposta istanza di esecuzione.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)